Sentenza Corte di Cassazione 3 febbraio 2016, n. 8652
Rifiuti - Abbandono rifiuti - Condotta ad opera di dipendenti– Accertamento - Responsabilità imprenditore in concorso – Omessa vigilanza - Sussistenza - Responsabilità per gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1 e 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
È ascrivibile al titolare di un Ente o di un’impresa il reato di gestione illecita di rifiuti per omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.
La Corte di Cassazione con sentenza 3 marzo 2016, n. 8652 ha ricordato come ai sensi dell’articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 (reato di gestione illecita di rifiuti), la fattispecie è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti (condotta commissiva) nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell’attività. Risponde altresì a titolo di concorso il titolare di una ditta per cui veniva svolta l’attività illecita, posto che la responsabilità penale in parola si attiva anche in presenza di una condotta omissiva (violazione dell’obbligo di attivarsi per scongiurare la situazione di danno o di pericolo posta in essere da propri dipendenti).
Nel caso in esame, i dipendenti dell’imputato erano stati sorpresi a gettare oli esausti provenienti da un’imbarcazione attraccata a Brindisi e i Giudici hanno confermato la responsabilità in concorso per gestione illecita di rifiuti in capo al titolare della ditta.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 febbraio 2016, n. 8652
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