Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2017, n. 38658

Sfalci e potature - Combustione - Articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 - Combustione illecita - Principi - Attività di abbrucciamento in piccoli cumuli conformi - Legittimità - Attività non conformi - Gestione non autorizzata - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Rifiuti urbani vegetali abbandonati - Combustione - Sanzionabilità a livello amministrativo

Se l'abbruciamento riguarda materiali non "esclusi" dal Dlgs 152/2006 o non costituisce una "normale pratica agricola" ai sensi dello stesso "Codice ambientale", scatta il reato di "gestione non autorizzata di rifiuti".
Solo nel caso in cui la combustione riguardi rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, abbandonati o depositati in modo incontrollato, si applicano le sanzioni amministrative (articolo 255, Dlgs 152/2006).
È questa la sintesi dei tre importanti principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza 38658/2017.
In base al primo, le attività di abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) nel rispetto di determinate modalità e condizioni (di cui all'articolo 182, comma 6-bis), "non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito".
"Al di fuori di tali modalità e condizioni", stabilisce poi la Corte, "non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 256 Dlgs 152/2006 per l'illecita gestione di rifiuti".
La combustione di materiale agricolo o forestale naturale ("anche derivato da verde pubblico o privato") abbandonato o depositato in modo incontrollato, non configurando il reato di combustione illecita (articolo 256-bis), rimane sanzionabile ai sensi dell'articolo 256.

Corte di Cassazione

Sentenza 2 agosto 2017, n. 38658