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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 marzo 2021, n. 8532

Rifiuti - Scarti vegetali - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni - Articolo 182, comma 6-bis, articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 - Utilizzo in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche - Incenerimento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro - Sussistenza - Scarti vegetali frammisti ad altri rifiuti - Abbruciamento senza autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Smaltimento illecito - Sussistenza

L'esclusione dalla normativa rifiuti per gli "sfalci e potature", secondo quanto previsto dal Dlgs 152/2006, vale solo se tali scarti vegetali non sono frammisti a rifiuti.
Confermata dalla Cassazione con la sentenza 3 marzo 2021, n. 8532 la condanna ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, del titolare di una ditta pugliese e del suo dipendente colti a bruciare rifiuti senza la prevista autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006. Rigettata l'obiezione che si trattava di residui vegetali sottratti alla normativa sui rifiuti.
La Suprema Corte ha ricordato come gli "sfalci e potature" sono fuori dalle norme sui rifiuti e il loro incenerimento non costituisce illecito smaltimento – o combustione illecita - solo se utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche o se sono eliminati tramite incenerimento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (articolo 182, comma 6-bis e articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006). Non è il caso oggetto del giudizio della Corte. Gli imputati sono stati colti a bruciare scarti vegetali, avendo anche accatastato, per la distruzione, materiali disparati costituiti da residui di plastica per imballaggio, sacchi di iuta, pedane in legno, anche verniciate e munite di chiodi, che alimentavano il fuoco. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 3 marzo 2021, n. 8532