Sentenza Corte di Cassazione 24 agosto 2016, n. 35464
Rifiuti - "Conferimento" a terzi di rottami ferrosi ex articolo 188, Dlgs 152/2006 - Presupposto logico di sotteso trasporto - Configurabilità - Integrazione del reato di gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il conferimento di rifiuti ferrosi può rientrare - laddove svolto senza le prescrizioni di legge - nella fattispecie di gestione illecita di rifiuti, presupponendo infatti il precedente trasporto.
La Suprema Corte con sentenza 24 agosto 2016, n. 35464 ha specificato come la condotta di conferire rifiuti ex articolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006 presuppone logicamente il precedente trasporto degli stessi, che in mancanza delle prescritte autorizzazioni rientra nella fattispecie di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
Nel caso concreto, l’imputato era stato assolto dall’accusa di conferimento di rottami ferrosi nelle Marche, poiché tra le condotte di gestione illecita non rientra esplicitamente il conferimento.
I Giudici lo condannano estendendo il concetto di conferimento alla gestione illecita.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 agosto 2016, n. 35464
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