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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2023, n. 13291

Sicurezza sul lavoro - Affidamento a terzi di lavori da svolgere nell'ambito della stessa azienda/unità produttiva (cd. appalto endoaziendale ex articolo 26, Dlgs 81/2008) - Corollari - Obbligo del committente e dell'appaltatore di cooperare nell'adozione delle misure di prevenzione (articolo 26, comma 2, Dlgs 81/2008) - Obbligo del committente di informare l'appaltatore sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro attraverso la compilazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze, cd. Duvri (articolo 26, commi 1, lettera b) e 3, Dlgs 81/2008) - Omissione - Infortunio del dipendente dell'impresa appaltatrice - Responsabilità del committente - Reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) - Sussistenza

In caso di lavori in appalto che prevedono la presenza di lavoratori di imprese diverse nella stessa azienda, il committente ha l'obbligo di informare l'appaltatore su tutti i rischi specifici dell'ambiente di lavoro attraverso la compilazione del Duvri.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 13291/2023. Nella specie gli imputati, rispettivamente committente e appaltatore di alcuni lavori, venivano condannati dai Giudici di merito per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso ai danni di un dipendente dell'impresa appaltatrice. In particolare agli imputati veniva contestata la violazione dell'articolo 26, comma 2 del Dlgs 81/2008 per aver omesso di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione, trascurando di informare i lavoratori sui rischi connessi all'uso di un compattatore di rifiuti di carta e cartone.
La Corte ricorda sul punto che nelle ipotesi di appalto endoaziendale (cioè quando il datore di lavoro affida a terzi la realizzazione di un'attività che avviene nell'ambito della stessa azienda o unità produttiva) è il committente il primo soggetto a dover indicare i rischi specifici dell'ambiente di lavoro, di cui rende edotto l'appaltatore, e dunque il lavoratore, attraverso la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri). Ogni obbligo informativo che la legge pone a carico dell'appaltatore, con riguardo a tali rischi, "non può che sorgere in seguito all'adempimento da parte del committente del primigenio dovere di informazione e nella misura in cui tale dovere sia stato assolto".
Nel merito la Corte rigetta il ricorso proposto dal committente, confermando l'omessa valutazione dei rischi connessi all'ambiente di lavoro, e annulla con rinvio la sentenza emessa nei confronti dell'appaltatore per il riesame della relativa responsabilità. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 30 marzo 2023, n. 13291