Sentenza Tar Lombardia 26 ottobre 2016, n. 1958
Rifiuti - Impianti di recupero - Autorizzazione integrata ambientale - Prescrizioni - Garanzie finanziarie - Dgr Lombardia 19461/2004 - Riduzioni per rifiuti avviati al recupero entro determinato termine - End of waste - Non richiesto
La locuzione "avvio al recupero" deve essere intesa come indirizzamento al "recupero" e quindi non presuppone, a differenza di quest'ultimo, il compimento di trattamenti che facciano perdere al rifiuto tale natura.
Con queste motivazioni il Tar Lombardia (sentenza 1958/2016) ha annullato una delibera dirigenziale della stessa Regione nella parte in cui aveva imposto a un impianto di recupero rifiuti (R5 e R13), nell'ambito del riesame dell'Aia, la prestazione delle garanzie finanziarie nella misura massima.
Così facendo la Regione ha applicato in maniera erronea la Dgr 19461/2004 la quale, invece, prevede l'applicazione delle garanzie finanziarie in misura ridotta (10%) per gli impianti di messa in riserva "qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto".
Considerato che l'attività dell'impianto in questione prevede uno stoccaggio del materiale pretrattato di circa 27 giorni, la Regione ha quindi errato assumendo quale criterio per l'applicazione della riduzione non il termine di "avvio al recupero" bensì quello di "integrale recupero".
Tar Lombardia
Sentenza 26 ottobre 2016, n. 1958
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