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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 maggio 2020, n. 14746

Rifiuti - Cubetti in porfido derivanti da lavori di manutenzione stradale - Accatastamento insieme a materiale bituminoso e calcestruzzo cementizio - Qualifica come sottoprodotti e non rifiuti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Assenza delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto - Sussistenza - Mancanza della prova del riutilizzo nel ciclo produttivo - Sussistenza - Necessità di interventi di trattamento ulteriore prima del riutilizzo - Sussistenza

I cubetti in porfido rimossi dal Comune per manutenzione stradale e accatastati insieme a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio sono rifiuti e non sottoprodotti.
La Cassazione (sentenza 13 maggio 2020, n. 14746) ha confermato il sequestro (in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006) di un'area di un Comune della Campania dove dei cubetti in porfido rimossi per manutenzione stradale da una impresa per conto del Comune erano stati accatastati – per potere essere riutilizzati – insieme a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, certamente qualificabili come rifiuti derivanti da lavorazioni edili. L'azienda obiettava che i cubetti in porfido erano da qualificare come “sottoprodotti” e non rifiuti ai sensi dell'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 in quanto destinati a essere immediatamente rivenduti o riutilizzati per il medesimo scopo, non mutando la loro natura per la presenza di frammenti di altro materiale, derivanti dal medesimo ciclo produttivo ed eliminabili mediante una semplice pulizia rientrante nella normale pratica industriale.
In realtà, ha obiettato la Cassazione, il regime di favore dei sottoprodotti impone una prova rigorosa a chi intende fruirne di tutti gli elementi indicati dalla legge. E ad esempio, è mancata la prova di una riutilizzazione nel ciclo produttivo "certa" ed "effettiva" dei materiali rinvenuti. La legge richiede inoltre il riutilizzo senza ulteriore trattamento e la separazione dai cubetti dei residui di materiale bituminoso e cementizio richiede interventi non marginali con strumenti meccanici dai quali esitano quantità di scarti non modeste. Esclusa pertanto la natura di sottoprodotto, tali materiali sono rifiuti. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14746