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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 12 gennaio 2017, n. 31

Rifiuti - Deposito incontrollato - Ordinanza di rimozione - Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Responsabile di area tecnica del Comune - Competenza - Sussiste

Secondo il Tar del Veneto, il Responsabile di area tecnica del Comune "non può ritenersi incompetente" ad adottare un'ordinanza ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 di rimozione dei rifiuti depositati in maniera incontrollata.
Il Giudice amministrativo veneto (sentenza 31/2017) ha così respinto il motivo di ricorso per violazione del "Codice ambientale", presentato contro un'ordinanza di un Comune vicentino che intima al titolare di un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi di provvedere alla rimozione dei residui di un incendio accaduto nello stabilimento, in parte depositatisi sul suolo pubblico, nel rispetto di un apposito cronoprogramma.
In virtù del principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali stabilito dall’articolo 107 del Dlgs 267/2000 ("T.u. Enti locali"), precisa il Giudice nelle motivazioni della sentenza, l'articolo 192 del Dlgs 152/2006, che affida espressamente al Sindaco il potere di ordinare la rimozione di rifiuti depositati in maniera incontrollata, ben può coordinarsi con la disciplina concernente i profili relativi all’organizzazione dell’Ente locale ed al "riparto interno" delle competenze.

Tar Veneto

Sentenza 12 gennaio 2017, n. 31