Sentenza Corte di Cassazione 22 dicembre 2016, n. 54523
Rifiuti - Discarica - Responsabilità del gestore - Dlgs 36/2003 - Estensione anche alla fase post operativa e fino alla chiusura della discarica - Sussistenza
La attività di gestione di una discarica comprende anche la fase post operativa e quindi la irregolare gestione in questa fase rimane imputabile al soggetto gestore.
La Cassazione nella sentenza 22 dicembre 2016, n. 54523 ha così respinto le doglianze del gestore di una discarica situata nelle Marche. Alla luce della disciplina del Dlgs 36/2003 gli obblighi di gestione di una discarica non presuppongono una discarica "attiva"; in altre parole la responsabilità del soggetto gestore non cessa della fase del post conferimento ma rimane fino al completamento delle procedure di chiusura.
Quel che cessa, ha ricordato la Suprema Corte è l'attività di conferimento e trattamento dei rifiuti, non la gestione successiva per la quale rimane in capo al gestore l'obbligo di controllo e vigilanza nella fase post operativa fino alla definitiva chiusura della discarica. Infine, in linea generale (articolo 13, comma 6, Dlgs 36/2003) rimane in capo al gestore un obbligo generale di cautela e prevenzione a tutela dell'ambiente che lo obbliga a rispettare tutte le condotte e prescrizioni dell'Autorità, un obbligo che rimane per tutta la durata del ciclo della discarica.
Corte di Cassazione
Sentenza 22 dicembre 2016, n. 54523
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