Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2023, n. 26785
Rifiuti - Discariche di rifiuti (N.d.R.: articolo 3, Dlgs 36/2003) - Mancata adozione delle misure a protezione dell'ambiente nella fase di gestione post chiusura della discarica ex articolo 13, Dlgs 36/2003 - Discarica chiusa prima dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2003 - Applicabilità della disciplina anche alla discarica chiusa - Sussistenza - Inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale - Applicabilità a prescindere dalla violazione e applicazione di una norma specifica della disciplina sulle discariche - Sussistenza
Il Dlgs 36/2003 si applica anche alle discariche chiuse prima della sua entrata in vigore per le quali è prevista una apposita disciplina di gestione post operativa, poiché sia il decreto che la normativa europea da cui deriva non ha valore preclusivo in merito.
A ribadirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 21 giugno 2023, n. 26785 che ha condannato per inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale il commissario ad acta per la messa in sicurezza di una discarica chiusa che aveva omesso di adottare le precauzioni per impedire che l'impianto percolasse in seguito a piogge intervenute, inquinando fiume e terreno circostante.
Di fronte all'obiezione che il Dlgs 36/2003 si applicasse solo alle discariche aperte e non a quelle chiuse (l'impianto oggetto del caso di specie dagli anni '90) i Giudici hanno invece sostenuto che il Dlgs 36/2003 non ha norme in senso contrario all'applicazione a tutte le discariche. E sebbene il considerando della direttiva 1999/31/Ce si esprima in termini temperati affermando: "considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni (…)", esso non ha valore precettivo.
Infine, la disciplina sulle discariche, anche post Dlgs 121/2020 che ha modificato il Dlgs 36/2003 in recepimento del "Pacchetto economia circolare" con le norme sulla gestione post operativa che si applicano solo agli impianti "nuovi" non interferisce con il reato dell'articolo 452-bis, Codice penale che colpisce chiunque cagioni una compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, a prescindere dalla violazione di una normativa specifica come l'articolo 13 del Dlgs 36/2003 sulla mancata adozione delle precauzioni per evitare il percolamento della discarica. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 giugno 2023, n. 26785
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