Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2018, n. 28751
Rifiuti - Discarica abusiva - Confisca dell'area su cui è ubicata la discarica - Articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 - Applicazione - Modalità - Presenza di più comproprietari dell'area - Applicazione della confisca all'intera area solo in caso di responsabilità penale di tutti i comproprietari - Comproprietario non responsabile del reato - Diritto a ottenere la restituzione della quota parte dell'area - Legittimità - Sussistenza
La confisca totale dell'area in cui è situata una discarica abusiva può colpire l'intero bene solo se tutti i comproprietari sono responsabili del reato.
La Cassazione (sentenza 21 giugno 2018, n. 28751) che ha confermato la confisca di un terreno in Toscana sul quale era esercitata una discarica abusiva. Il ricorrente lamentava che la confisca non si poteva disporre in quanto il bene era in comproprietà indivisa e un comproprietario era estraneo al reato. Tale principio però secondo la Cassazione va bene interpretato perché altrimenti se fosse impossibile applicare la confisca all'area nel caso in cui un comproprietario non sia penalmente responsabile si eluderebbe la norma (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) che ha lo scopo di impedire al reo di disporre del bene.
In realtà, la misura di sicurezza della confisca nel caso in cui un comproprietario non sia penalmente responsabile dovrà essere limitata alla quota ideale dell'imputato condannato e il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota di sua spettanza, però come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, demandandosi alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l'individuazione della quota anche mediante divisione.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 giugno 2018, n. 28751
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