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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 12 maggio 2017, n. 2238

Rifiuti urbani - Recupero - Procedura d'asta per la cessione di indumenti e manufatti tessili - Clausola di "territorialità" - Necessità di impianto per la "messa in riserva" (R13) nel territorio provinciale -  Articolo 181, Dlgs 152/2006 - Compatibilità - Principio di prossimità degli impianti di recupero - Favor normativo - Sussistenza

Il bando di gara per il riciclaggio di rifiuti urbani differenziati che richiede un impianto di "messa in riserva" (R13) entro 30 km dal centro città, secondo il Consiglio di Stato, è conforme al "Codice ambientale".
Il Giudice amministrativo (sentenza 2238/2017) ha così respinto il ricorso contro una procedura d'asta per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili post-consumo (Cer 200110 e 200111), indetta dal gestore dei rifiuti urbani di Roma, nella parte in cui vieta la partecipazione ai soggetti sforniti di un impianto autorizzato alla messa in riserva nei 30 km dal centro della città.
Secondo il CdS, così come per il Tar Lazio in primo grado, tale clausola di territorialità non viola l'articolo 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) del Dlgs 152/2006, norma che se da un lato consente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti differenziati destinati al recupero, dall'altro esprime comunque il proprio favor per il principio di prossimità degli impianti di recupero.
Considerata anche la presenza di una pluralità di stoccaggi idonei nell'ambito territoriale individuato dalla gara, la illogicità/illegittimità della clausola di territorialità non può quindi essere postulabile.

Consiglio di Stato

Sentenza 12 maggio 2017, n. 2238