Sentenza Tar Veneto 12 febbraio 2016, n. 138
Appalti - Rifiuti - Bando per servizio di gestione centri comunali di raccolta - Partecipazione - Consorzio stabile di imprese - Requisiti di partecipazione - Iscrizione Albo gestori - Sussistenza in capo al consorzio - Necessità - Esclusione
Un consorzio stabile che partecipa tramite imprese consorziate al bando per la gestione di centri comunali di raccolta non deve essere iscritto all'Albo gestori, basta lo siano le imprese consorziate.
Il Tar Veneto nella sentenza 12 febbraio 2016, n. 138 rigetta le doglianze del ricorrente contro il provvedimento di aggiudicazione di un appalto per la gestione di centri comunali di raccolta perché il consorzio non aveva i requisiti di iscrizione all'Albo gestori ambientali richiesti da bando e disciplinare di gara.
I Giudici ricordano che ai sensi del Dpr 207/2010 (regolamento applicativo del Codice appalti Dlgs 163/2006) la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata verificando i requisiti in capo ai consorziati. Nel caso di specie, le singole imprese facenti parte del consorzio e incaricate di eseguire il servizio erano tutte in possesso del requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali nelle categorie idonee relativamente alle attività loro affidate.
Tar Veneto
Sentenza 12 febbraio 2016, n. 138
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