Ordinanza Corte di Cassazione 26 settembre 2017, n. 44275
Aria - Emissioni in atmosfera - Esercizio attività senza autorizzazione - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato - Configurabilità - Effettivo inizio dell'attività inquinante - Necessità - Insussistenza
Il reato di esercizio di attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera è reato permanente di pericolo che si concretizza anche se l'attività inquinante non ha avuto effettivo inizio.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella ordinanza 26 settembre 2017, n. 44275 confermando la condanna ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 del titolare di un'azienda della lavorazione del legno in Abruzzo. Sono state respinte le doglianze del ricorrente che sosteneva che l'impianto, al momento del sopralluogo, non fosse funzionante, sicché la mera presenza dei macchinari potenzialmente idonei a produrre emissioni non sarebbe sufficiente a configurare il reato, non essendovi un pericolo "concreto" di produzione delle emissioni.
In realtà per la Cassazione esercitare una attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni integra il reato permanente di pericolo ex articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006 per la cui sussistenza non è richiesto che l'attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, basta la sottrazione al controllo preventivo dell'Autorità (il non chiedere l'autorizzazione) che è lo scopo dell'autorizzazione alle emissioni.
Corte di Cassazione
Ordinanza 26 settembre 2017, n. 44275
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