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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2018, n. 13120

Rifiuti - Rifiuti urbani - Tassazione - Tariffa di igiene ambientale - Esclusione - Inidoneità oggettiva dell'immobile alla produzione di rifiuti - Denuncia del contribuente - Articolo 70, Dlgs 507/1993 - Validità anche per gli anni successivi in assenza di variazioni - Sussistenza - Applicabilità dell'esclusione da tassazione - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Assenza di servizi essenziali nell'immobile - Sufficienza

Se il locale risulta inidoneo alla produzione rifiuti e ciò è provato dal contribuente, la dichiarazione iniziale vale anche per gli anni successivi, salvo siano intervenute variazioni da denunciare.
Come ricorda l'articolo 70 del Dlgs 507/1993, in altre parole non è obbligo del contribuente denunciare ogni anno l'inidoneità del locale alla produzione di rifiuti e quindi la sua esclusione dall'applicazione della tassa (nella specie la tariffa di igiene ambientale, ma il discorso vale anche per la Tari, la tassa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014). La Corte di Cassazione civile nella sentenza 25 maggio 2018, n. 13120 ha così confermato il giudizio di merito favorevole al contribuente residente in Toscana. Per la Corte un regolamento comunale che disponesse una denuncia di esenzione da presentare ogni anno in assenza di variazioni andrebbe disapplicato e non vi sarebbe nessuna compressione del potere impositivo del Comune.
Rigettata anche l'ulteriore doglianza dell'Ente impositore relativa al fatto che il Giudice abbia dedotto l'esclusione dalla tassa rifiuti dal fatto che i locali non erano occupati, in violazione dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993. In realtà, ha sottolineato la Cassazione il Giudice di merito ha evidenziato, giusta la prova fornita dal contribuente che i locali erano privi di servizi essenziali (e quindi oggettivamente inutilizzabili come prevede la norma) e la mancata occupazione era conseguenza di questa situazione.

Corte di Cassazione

Sentenza 25 maggio 2018, n. 13120