Sentenza Corte di Cassazione 27 ottobre 2017, n. 49548
Rifiuti - Autospurgo - Raccolta rifiuti - Conferimento a impianto non autorizzato - Gestione non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Responsabilità del titolare dell'impresa - Presupposti - Tornaconto economico - Conoscenza dell'illecito - Sistema Gps - Insufficienza
La presenza di un sistema Gps a bordo dei mezzi utilizzati per una gestione non autorizzata di rifiuti non è sufficiente a far presumere la conoscenza dell'illecito da parte del titolare dell'impresa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 49548/2017) nell'annullare una sentenza con cui il Tribunale di Ravenna aveva condannato, in concorso con l'autista del mezzo che in giudizio si è assunto la responsabilità esclusiva dell'illecito (aver raccolto, oltre ai residui alimentari previsti dalla tabella di marcia aziendale, anche dei fanghi provenienti dalle fosse settiche di alcune abitazioni private, scaricandoli poi in un impianto autorizzato a ricevere esclusivamente residui alimentari), anche il titolare dell'impresa di autospurgo.
Con riferimento a quest'ultimo, secondo la Suprema Corte, l'istruttoria non ha dimostrato né la conoscenza della gestione illecita (considerato che il monitoraggio aziendale tramite Gps era solo "a campione", quindi eventuale, e che comunque alcuni dei pozzi svuotati si trovavano nelle zone che il mezzo doveva percorrere), né il tornaconto economico (sulla base del confronto tra l'esiguo ricavo derivato dallo spurgo e il complessivo volume d'affari della ditta).
Il caso è stato quindi rinviato al Tribunale che ai fini del nuovo giudizio dovrà confrontarsi, in maniera approfondita, con i suddetti "elementi di disturbo" della responsabilità penale dell'imprenditore.
Corte di Cassazione
Sentenza 27 ottobre 2017, n. 49548
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: