Ordinanza Corte di Cassazione 13 novembre 2017, n. 26719
Rifiuti - Tassa rifiuti - Applicazione - Dlgs 507/1993, articolo 62 -Immobile in area sottoposta a vincolo storico-artistico - Esenzione automatica - Esclusione - Onere probatorio in capo al contribuente sui presupposti per l'esenzione - Necessità
Non scatta in automatico l'esenzione dalla tassa rifiuti per un immobile per il fatto che l'area sia soggetta a vincolo storico-artistico, è onere del contribuente provare i presupposti dell'esenzione.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 13 novembre 2017 n. 26719) sulla scorta di quanto previsto dal regolamento ex Dlgs 507/1993 (articolo 62). Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che pone la tassa a carico dei possessori di immobili. Per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d'inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Così non ha fatto il contribuente titolare di un immobile in zona sottoposta a vincolo storico nell'isola di Ischia. La presunzione legale di produzione di rifiuti, per i Giudici non può essere superata solo per il fatto della presenza del vincolo storico, altrimenti qualunque immobile sottoposto a detto vincolo (si pensi a casa di abitazione in immobile soggetto a vincolo storico-artistico o a qualsiasi complesso museale aperto al flusso dei turisti, con annesse aree di ristoro e servizi igienici) sarebbe in automatico inidoneo in sé alla produzione di rifiuti.
Corte di Cassazione
Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26719
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