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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 17 gennaio 2018, n. 94

Appalti - Rifiuti - Lavori di bonifica dall'amianto - Requisiti di partecipazione alla gara - Requisiti idoneità professionale - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Necessità - Sussistenza - Indicazione del possesso del requisito nel subappaltatore necessario - Legittimità - Avvalimento - Articolo 89, Dlgs 50/2016 - Differenze

In caso di appalto per la bonifica dall'amianto, è legittima l'aggiudicazione a impresa non in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Gestori ambientali se tale requisito lo possiede il subappaltatore "necessario".
Lo ha deciso il Tar nella sentenza 17 gennaio 2018, n. 94 relativamente all'aggiudicazione di lavori di rifacimento copertura in cemento-amianto e sostituzione dei serramenti. I Giudici hanno ricordato che il "subappalto necessario", cioè l'intenzione della partecipante alla gara di subappaltare parte delle lavorazioni oggetto della gara ad altra impresa in possesso delle qualificazioni tecniche richieste e che lei non possiede, non è incompatibile col Dlgs 50/2016.
Pertanto per il Tar è ammissibile usare il subappalto "necessario" anche per sopperire alla mancanza del requisito di idoneità tecnica costituito dall'iscrizione all'Albo Gestori ambientali per lavori di bonifica dell'amianto ex articolo 212, Dlgs 152/2006. Il Tar ha ricordato anche che il subappalto "necessario" non è accostabile all'avvalimento, perché il quel caso l'articolo 89 del Dlgs 50/2016 vieta di "avvalersi" del requisito di iscrizione all'Albo Gestori posseduto da altra impresa per lavori che il partecipante alla gara deve eseguire personalmente.

Tar Piemonte

Sentenza Tar Piemonte 17 gennaio 2018, n. 94