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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 11 luglio 2022, n. 9501

Appalti - Affidamento tramite gara secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 - Fornitura di sistemi di storage - Attività di ritiro e smaltimento degli imballi come secondaria e accessoria rispetto all'oggetto principale della gara - Lex specialis di gara - Requisiti di idoneità professionale ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Mancata previsione a pena di esclusione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Attività di ritiro e smaltimento rifiuti secondaria rispetto all'oggetto principale dell'appalto - Iscrizione all'Albo gestori ambientali come requisito di esecuzione del contratto - Sussistenza

Se le attività di raccolta e smaltimento rifiuti sono secondarie rispetto all'oggetto principale dell'appalto, l'iscrizione all'Albo gestori ambientali non è requisito di partecipazione alla gara.
A chiarirlo il Tar Lazio (sentenza 11 luglio 2022, n. 9501) che ha confermato la legittimità della lex specialis di una gara per la fornitura in opera di "sistemi di storage" che non prevedeva come requisito di idoneità professionale ex articolo 83, comma 1, lettera a), Dlgs 50/2016 a pena di esclusione il possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali perché nell'ambito dell'appalto era prevista anche una attività di "ritiro e smaltimento imballi" per la quale il partecipante non aveva l'iscrizione all'Albo gestori ambientali. Pertanto, secondo la ricorrente, mancava un requisito di partecipazione della gara e la vincitrice andava esclusa dall'appalto.
Non è così per i Giudici laziali. Se è vero che nel caso in cui si affidi l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti il possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali è requisito di partecipazione alla gara, non è così quando la raccolta/trasporto rifiuti sia attività marginale e accessoria al servizio principale, come nel caso di specie in cui il ritiro e smaltimento degli imballi rientrava nel più ampio servizio di consegna ed installazione dei sistemi di storage. Prevedere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali come requisito di partecipazione e non – come ha fatto correttamente la lex specialis di gara – come requisito di esecuzione del contratto sarebbe stato contrario ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza nonché al "favor partecipationis" (massima partecipazione alla gara). (FP)

Tar Lazio

Sentenza 11 luglio 2022, n. 9501