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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2018, n. 4445

Appalti – Affidamento del servizio di ispezione, sanificazione e manutenzione delle reti fognarie – Attività di gestione rifiuti residuale e servente rispetto al complesso delle prestazioni affidate – Clausola di gara che richiede l'iscrizione all'Albo gestori ambientali solo come requisito di esecuzione – Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Conformità al principio del favor partecipationis (Ndr: ex articoli 51 e 83, Dlgs 50/2016) - Sussistenza

Per il Consiglio di Stato è legittimo il bando per l'affidamento del servizio di verifica delle reti fognarie che prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali solo in fase di esecuzione.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 4445/2018), infatti, è evidente che nell'ambito del servizio al centro della controversia, avente ad oggetto la verifica, l'ispezione in continuo e la sanificazione delle opere fognarie, nonché la manutenzione delle reti idriche e fognarie, la produzione - in un senso di raccolta e smaltimento - di rifiuti da parte dell'affidatario sia solo una parte "residuale e servente" rispetto al complesso delle prestazioni affidate.
Il CdS, confermando il giudizio in primo grado del Tar Puglia, ha così ritenuta legittima la clausola del bando che prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori solo quale requisito di esecuzione – e non di partecipazione – alla gara, in quanto conforme al principio del favor partecipationis (sancito, tra l'altro, negli articoli 51 e 83 del Dlgs 50/2016, "Codice appalti") e non difforme rispetto alle prescrizioni dall'articolo 212 del Dlgs 152/2006 (Albo nazionale gestori ambientali).

Consiglio di Stato

Sentenza Consiglio di Stato 23 luglio 2018, n. 4445