Sentenza Consiglio di Stato 30 agosto 2022, n. 7573
Appalti verdi - Rifiuti - Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano - Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, Dlgs 50/2016 - Requisiti di partecipazione alla gara ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale, Categoria 2-bis - Mancata previsione nel bando di gara - Legittimità - Sussistenza - Difformità tra le clausole del bando e quelle del disciplinare di gara - Prevalenza del bando - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Lazio 6 dicembre 2021, n. 669.
È legittimo il bando di gara per l'affidamento della manutenzione del verde non prevede come requisito di partecipazione l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 30 agosto 2022, n. 7573 ha confermato la decisione di primo grado (Tar Lazio 669/2021) ritenendo legittima l'aggiudicazione da parte di un Comune ex articolo 60, Dlgs 50/2016 (procedura aperta) del servizio di manutenzione del verde ad una impresa non in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006. I Giudici hanno confermato che per l'esercizio di tale servizio non è necessaria l'iscrizione all'Albo ricordando che i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici ex articolo 83, Dlgs 50/2016 devono obbedire ai criteri della "attinenza" e della "proporzionalità", per evitare una abusiva limitazione dell'accesso concorrenziale all'appalto.
Di fronte all'obiezione che nel disciplinare di gara fosse prevista l'iscrizione dall'Albo gestori ambientali, il Consiglio di Stato ha dapprima evidenziato che nel bando di gara non si faceva cenno a tale requisito, e ha poi chiarito che tra i documenti di gara c'è una gerarchia: il bando di gara rappresenta il documento fondamentale dell'appalto e individua i riferimenti e gli eventuali collegamenti agli ulteriori e successivi atti di gara (disciplinare, capitolato) i quali derivano il proprio contenuto e legittimazione necessariamente dal primo. Tale gerarchia impone – nel caso di contrasto tra previsioni - di dare la prevalenza alle previsioni del bando, perché capitolato o disciplinare di gara possono integrare il bando ma non modificarlo. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 agosto 2022, n. 7573
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