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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 6 febbraio 2017, n. 337

Rifiuti - Autorizzazione nuovo impianto recupero - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Competenza Provincia - Ente sovraordinato - Effetti su altri Enti - Variante automatica su strumento urbanistico del Comune - Sussistenza

L’autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti opera di diritto come variante automatica o deroga dello strumento urbanistico generale, con conseguente adeguamento del Comune.
Il Tar Lombardia, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 337, ha ribadito come le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, ex articolo 208, Dlgs 152/2006, alla realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, hanno effetto di variante automatica o di deroga dello strumento urbanistico. Il Comune dovrà pertanto adeguare il proprio strumento urbanistico in virtù di quanto disposto nelle autorizzazioni rilasciate.
Nel caso di specie, l’imputato contestava gli atti pianificatori comunali che non avevano riconosciuto per l’area di sua proprietà la destinazione produttiva-commerciale, come indicato nella autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti.

Tar Lombardia

Sentenza 6 febbraio 2017, n. 337