Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2018, n. 18891
Rifiuti - Cessazione della qualifica (End of waste) - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Impianto di recupero - Autorizzazione - Limite quantitativo di rifiuti ammissibili - Applicabilità a rifiuti già trattati ma che non hanno ancora cessato la qualifica - Sussistenza
Nelle quantità massime di rifiuti stoccabili in un impianto di recupero vanno conteggiati anche i rifiuti che, ancorché soggetti a procedura di recupero, non hanno ancora cessato di essere qualificati tali ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 18891/2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Treviso il quale, dopo aver incluso nel conteggio dei rifiuti ammissibili in un impianto di recupero anche i rifiuti già trattati ma che non avevano ancora completato il processo di cessazione della qualifica di rifiuto (mancando il test di prestazione ex Dm 5 febbraio 1998, disciplina transitoriamente applicabile fino ai futuri "criteri" ministeriali), aveva ritenuto superato il quantitativo istantaneo massimo di rifiuti ammissibili fissato dall'autorizzazione provinciale.
La Suprema Corte ha rigettato la tesi del ricorrente secondo il quale il limite autorizzativo avrebbe fatto esclusivo riferimento ai rifiuti non ancora sottoposti a trattamento "materialmente" messi in riserva (R13).
Secondo la Cassazione, invece, fino alla cessazione della qualifica di rifiuto i rifiuti continuano ad essere assoggettati al Dlgs 152/2006 e quindi concorrono, pena un "incontrollato ed indiscriminato allargamento" delle quantità gestibili, alla determinazione della quantità massima ammissibile.
Corte di Cassazione
Sentenza 3 maggio 2018, n. 18891
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