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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 ottobre 2018, n. 49693

Acque - Acque meteoriche di dilavamento - Natura - Acque piovane che cadendo al suolo non subiscono contaminazioni - Acque meteoriche e di dilavamento di un piazzale - Entrata in contatto con rifiuti speciali pericolosi e non ivi stoccati - Qualificazione delle acque come reflui industriali - Articolo 74, lettera h), Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Riversamento di tali acque nel suolo - Reato di divieto di scarico sul suolo - Articolo 137, comma 11, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Se le acque meteoriche e da dilavamento di un piazzale sono contaminate da rifiuti, diventano reflui industriali il cui scarico sul suolo non autorizzato è reato.
La Cassazione (sentenza 30 ottobre 2018, n. 49693) ha ribadito il suo orientamento in materia confermando la responsabilità del titolare di un'azienda in Campania per avere scaricato sul suolo acque reflue industriali in violazione del disposto dell'articolo 137, comma 11, Dlgs 152/2006.
Respinta l'obiezione dell'imputato che lamentava trattarsi di acque meteoriche e di dilavamento di un piazzale sulla base della circostanza che tali acque erano venute in contatto con rifiuti speciali pericolosi e non abusivamente stoccati nel piazzale. In questo modo i reflui assumevano la qualifica di reflui industriali il cui scarico sul suolo non autorizzato è illecito. Possono essere qualificati come acque meteoriche e da dilavamento solo le acque piovane che cadendo al suolo non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, altrimenti essere vanno qualificate come reflui industriali ai sensi dell'articolo 74, lettera h), Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 49693