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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 febbraio 2024, n. 6832

Rifiuti - Scarico di reflui - Sottoposizione alla disciplina dei rifiuti e non a quella delle acque - Condizioni - Natura di scarico indiretto - Presenza di una interruzione tra il momento di produzione del liquido e sversamento nel corpo recettore - Sussistenza - Differenza con lo scarico diretto ex articolo 74, Dlgs 152/2006 in cui tra produzione del liquido e scarico nel corpo recettore non c'è soluzione di continuità - Sussistenza - Liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili stoccati in attesa di successivo smaltimento - Natura di rifiuti liquidi - Sussistenza - Gestione senza autorizzazione - Responsabilità ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Un principio evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 febbraio 2024, n. 6832. Ricorda la Suprema Corte la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido: si generano acque reflue di scarico soggette alla disciplina "acque" solo in presenza di uno scarico cosiddetto diretto, mentre si generano rifiuti liquidi, soggetti alla disciplina relativa in presenza di uno scarico qualificato come indiretto.
Lo scarico è indiretto quando c'è un'interruzione tra il momento di produzione del liquido e lo sversamento nel corpo recettore. Venendo meno il requisito dell'assenza di "soluzione di continuità", siamo in presenza di un rifiuto liquido soggetto alla relativa disciplina. Nel caso di specie i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della Parte IV del Dlgs n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi che sono direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria. Una loro gestione non autorizzata è punita ai sensi dell'articolo 256, Dlgs 152/2006 quale gestione illecita di rifiuti. (FP)

 

N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 febbraio 2024, n. 6832