Sentenza Tar Campania 14 novembre 2019, n. 5374
Appalti - Servizio di gestione rifiuti - Raccolta e trasporto imballaggi cellulosici provenienti da raccolta selettiva - Aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Ricorso all'avvalimento per quanto riguarda il possesso del requisito di iscrizione all'Albo gestori (N.d.R.: articolo 212, Dlgs 152/2006) - Articolo 89, comma 10, Dlgs 50/2016 - Esclusione - Riferimento sia alla Categoria sia alla Classe di iscrizione all'Albo - Legittimità - Sussistenza
Il divieto di avvalimento di altro soggetto per l'impresa che partecipa alla gara per il servizio rifiuti vale sia con riferimento alla Categoria che alla Classe di iscrizione all'Albo gestori.
Lo ha deciso il Tar Campania (sentenza 14 novembre 2019, n. 5374) confermando l'esclusione da di un'impresa da una gara d'appalto bandito da un Comune per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad impianto di imballaggi cellulosici assimilabili a cartone provenienti da raccolta selettiva. L'impresa lamentava che ai fini del rispetto del requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali era possibile l'avvalimento (dichiarazione di utilizzo di altra impresa possedente i requisiti necessari).
Non è così per i Giudici campani. L'articolo 89, comma 10, del Dlgs 50/2016 (Codice appalti) esplicitamente esclude il ricorso all'avvalimento per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali. Ma c'è di più: il divieto di avvalimento non è riferibile solo alle Categorie di iscrizione all'Albo ma anche alle Classi (all'interno di ciascuna Categoria). Come anche sottolineato dal Consiglio di Stato (sentenza 1825/2017) il requisito di iscrizione all'Albo gestori si connota anche in ragione dell'adeguatezza della categoria e della classe di iscrizione del concorrente.
Tar Campania
Sentenza 14 novembre 2019, n. 5374
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: