Sentenza Tar Toscana 28 settembre 2021, n. 1230
Rifiuti - Appalto per il servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei del porto - Articolo 95, Dlgs 152/2006 - Uso della parola "pulizia" nel bando di gara in senso atecnico - Equivalenza col concetto di raccolta rifiuti - Sussistenza - Requisiti di gara - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 e articolo 8, Dm 120/2014 - Sussistenza - Mancata iscrizione all'Albo gestori ambientali - Assenza di un requisito professionale di partecipazione alla gara ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza
L'impresa che partecipa all'appalto per la raccolta di rifiuti nello specchio d'acqua dei porti deve essere iscritta all'Albo gestori pena la sua esclusione dalla gara.
Rigettate dal Tar Toscana (sentenza 28 settembre 2021, n. 1230) le doglianze di una impresa esclusa dalla gara bandita da una Autorità di sistema portuale per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da terra e pulizia delle parti comuni e degli specchi acquei negli ambiti di giurisdizione in un porto. Il bando di gara prevedeva l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali, requisito per il quale ai sensi dell'articolo 89, comma 10, Dlgs 152/2006 non è ammesso l'avvalimento (dichiarazione di avvalersi di altra impresa per soddisfare i requisiti). Nel raggruppamento di imprese partecipante vi era una che non possedeva il requisito di iscrizione all'Albo gestori e pertanto era stata esclusa.
L'impresa esclusa lamentava il fatto che si sarebbe occupata solo della pulizia dello specchio d'acqua del porto, attività per la quale non era richiesta l'iscrizione all'Albo gestori. In verità, replica il Tar, il termine "pulizia" è usato in modo atecnico negli atti di gara, senza che ciò possa ingenerare dubbi in merito al fatto che con esso si intende la raccolta dei rifiuti che vengono rinvenuti sulla superficie degli specchi acquei dato che negli specchi acquei dei porti possono essere trovati diversi tipi di rifiuti, compresi rifiuti speciali o pericolosi che devono appunto essere "raccolti" come quelli che si trovano a terra. Pertanto anche l'impresa esclusa doveva essere in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 e Dm 120/2014. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 28 settembre 2021, n. 1230
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