Sentenza Tar Veneto 23 maggio 2022, n. 766
Rifiuti - Appalti - Bando di gara per servizio di svuotamento cestini - Prescrizione secondo la quale il requisito dell'iscrizione all'Albo gestori deve essere dimostrato dal soggetto che concretamente effettua il servizio - Legittimità - Sussistenza - Principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Contrasto - Insussistenza - Obbligo di effettivo possesso dei requisiti professionali e divieto di avvalimento per l'iscrizione all'Albo gestori ex articolo 89, commi 1 e 10, Dlgs 50/2016 - Conformità - Sussistenza - Principio secondo il quale l'iscrizione all'Albo costituisce un requisito per l'attività di raccolta rifiuti ex articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006 - Conformità - Sussistenza - Diversità del modello della società cooperativa e del consorzio stabile - Rilevanza - Insussistenza
Il bando di gara che prescrive l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in capo al soggetto che esegue effettivamente il servizio di svuotamento dei cestini di rifiuti è conforme ai "Codici" dell'ambiente e degli appalti.
È quanto afferma il Tar del Veneto (sentenza 23 maggio 2022, n. 766) nel respingere il ricorso presentato da una società cooperativa che, pur essendo iscritta all’Albo gestori, è stata esclusa da una procedura di gara per l'affidamento del servizio di svuotamento dei cestini per rifiuti a causa della dichiarazione resa in sede di offerta tecnica, nella quale veniva precisato che la gestione operativa del servizio sarebbe stata affidata ad una società cooperativa associata non iscritta all'Albo.
Secondo il Tar è pienamente legittimo il disciplinare di gara laddove precisa che il requisito di idoneità professionale della valida iscrizione all'Albo gestori debba essere dimostrato in capo agli operatori destinati ad eseguire il servizio.
Tale prescrizione della lex specialis, precisa la sentenza, da un lato non contrasta con il cd. principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (ex articolo 83, Dlgs 50/2016), dall'altro è del tutto coerente sia con l'obbligo di effettivo possesso dei requisiti professionali e il divieto di avvalimento per l'iscrizione all'Albo gestori (sanciti dall'articolo 89 dello stesso "Codice appalti"), così come con il Dlgs 152/2006 che, all'articolo 212, precisa come l'iscrizione all’Albo costituisca un requisito per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. (AG)
_________
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 12 ottobre 2022, n. 8715.
Tar Veneto
Sentenza 23 maggio 2022, n. 766
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: