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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2018, n. 32180

Rifiuti – Reato di trasporto non autorizzato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Esclusione  dall'area di rilevanza penale delle condotte assolutamente occasionali  – Sussistenza -  Assenza di un minimum di organizzazione – Necessità – Obbligo di accertamento da parte del Giudice della dedotta occasionalità - Sussistenza

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti a causa del mancato accertamento, da parte del Giudice, circa la "occasionalità" della condotta dedotta in giudizio.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 32180/2018), la rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) deriva "non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale" che, concentrando il disvalore d'azione su un complesso di azioni (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione), non può coincidere con una condotta assolutamente occasionale.
Tale circostanza, peraltro, non può essere ricavata esclusivamente dalla natura del soggetto agente, considerato che l'occasionalità deve essere esclusa in presenza di una serie di indici – relativi a provenienza, eterogeneità e quantità dei rifiuti, ma anche alla disponibilità di un veicolo adeguato - dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta.
Tale accertamento è stato invece disatteso dal Tribunale dell’Aquila nel caso specifico, nonostante il ricorrente in giudizio avesse presentato un'apposita argomentazione difensiva.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32180