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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 febbraio 2021, n. 6149

Rifiuti - Terra naturale mista a frammenti di roccia - Abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi da parte del privato - Articolo 255, Dlgs 152/2006 - Differenza con l'illecito smaltimento ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti - Sussistenza - Abbandono incontrollato di rifiuti da parte del privato - Responsabilità - Illecito amministrativo - Sussistenza

Non si configura il reato di smaltimento illecito di rifiuti ma abbandono incontrollato di rifiuti quando la condotta del privato evidenzia la mera volontà di dismissione del materiale.
Questo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17 febbraio 2021, n. 6149, in relazione alla condanna per smaltimento illecito di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 di un soggetto che in Puglia aveva abbandonato nel terreno altrui della terra naturale mista a frammenti di roccia, disfandosene definitivamente per liberare un piccolo vano creato sotto al terrazzo nel fondo di sua proprietà. La sentenza impugnata è apparsa alla Corte illogica laddove condannava l’imputato per smaltimento illecito quando la ricostruzione del fatto faceva emergere una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti. Si configurerebbe in altri termini un abbandono incontrollato di rifiuti, condotta, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria, volta al recupero o allo smaltimento.
Ricorda poi la Suprema Corte che il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo ex articolo 255 del Dlgs 152/2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 17 febbraio 2021, n. 6149