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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 31 marzo 2015, n. 10483

Rifiuti - Compravendita terreno su cui sono presenti rifiuti raccolti dal venditore - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Reato di abbandono - Compratore - Non sussiste - Terre e rocce da scavo - Frantumazione - Articolo 186, Dlgs 152/2006 - Opera di trasformazione preliminare - Non rientra

La Cassazione ribadisce che la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti non può integrare, a carico del compratore, il reato di deposito incontrollato dei rifiuti stessi.
Il deposito incontrollato (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), precisa la Suprema Corte nella sentenza 100483/2015 (richiamandosi alla precedente 41020/2010), non può essere addebitato al compratore del terrenoneanche sotto il profilo che, trattandosi di reato per permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell’attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino”.
Sotto altro aspetto, la Corte esclude poi che la frammentazione/macinatura delle terre e rocce da scavo possa costituire una gestione illecita di rifiuti, visto che tale operazione non opera una trasformazione preliminare del materiale e rientra quindi nell’alveo dell’articolo 186 del Dlgs 152/2006attualmente in vigore” (si ricorda che in realtà l’articolo 186 è stato abrogato, con decorrenza 6 ottobre 2012, ma rimane comunque applicabile, secondo quanto stabilito dalla stessa Cassazione, a tutti i fatti avvenuti fino a tale data, compresi – evidentemente - quelli in causa).

Corte di Cassazione

Sentenza 31 marzo 2015, n. 10483