Ordinanza Corte di Cassazione 21 giugno 2018, n. 16332
Rifiuti - Tassazione sui rifiuti - Tariffa di igiene ambientale istituita dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006 (cosiddetta "Tia 2") - Natura tributaria - Esclusione - Natura di corrispettivo - Sussistenza - Applicazione dell'Iva - Legittimità
Conferma da parte della Cassazione della natura "non tributaria" della Tariffa di igiene ambientale ex articolo 238 del Dlgs 152/2006 (cosiddetta "Tia 2") con conseguente legittimità dell'Iva sugli importi.
La Suprema Corte nella ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332 ha accolto riformato la sentenza di merito che aveva accolto le doglianze di un contribuente contro una Tariffa di igiene ambientale (Tia 2) applicata dal Comune di Venezia cui era stata aggiunta l'Iva. Nel fare un lungo excursus giuridico sulle varie tassazioni sui rifiuti, dalla Tarsu alla tariffa di igiene ambientale ex Dlgs 22/1997 (cosiddetta "Tia 1") fino alla "Tia 2" istituita dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006, la Cassazione ha ribadito la natura privatistica di tale ultima tariffa risultante non solo dalla norma che l'ha istituita ma "confermata" anche dall'articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, interpretativo dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006.
La "Tia2" ha natura corrispettiva ed è ontologicamente diversa sia dalla Tarsu, sia dalla "Tia1", pertanto è legittima l'applicazione dell'Iva ex Dpr 633/1972. La sentenza in parola risulta molto importante anche ai fini della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti ex articolo 1, comma 668 della legge 147/2013 che viene qualificata dal Legislatore "tariffa avente natura corrispettiva", e che pertanto, mutatis mutandis, sarebbe soggetta ad Iva.
Corte di Cassazione
Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332
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