Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 9 gennaio 2019, n. 117

Rifiuti - Abbandono su strada ad opera di ignoti - Rimozione - Ordinanza sindacale - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Ente concessionario di gestione della strada - Presupposti - Verifica in contraddittorio della responsabilità anche a titolo di colpa dell'Ente - Necessità - Sussistenza

All'Ente concessionario della manutenzione di una strada non può essere imposto di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati da ignoti se non previo accertamento di responsabilità anche colposa.
Così si è espresso il Tar Campania nella sentenza 9 gennaio 2019, n. 117 che ha annullato l'ordinanza emessa dal Sindaco di un Comune che ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 imponeva all'Anas di provvedere entro trenta giorni alla messa in sicurezza, rimozione e bonifica di tutti i rifiuti ivi abbandonati. Il Tar da un lato ha precisato la legittimità del potere del Sindaco di agire ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006 per la rimozione dei rifiuti a carico del responsabile.
Dall'altro però i Giudici hanno sottolineato come il Comune non potesse imporre all'Anas di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti semplicemente in quanto concessionaria della gestione della strada e della piazzola di sosta dove erano situati i rifiuti. Sarebbe stato necessario accertare la responsabilità, quantomeno a titolo di colpa dell'Ente concessionario. Un accertamento da svolgere in contraddittorio con l'Ente (articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006), cosa non avvenuta nel caso di specie.

Tar Campania

Sentenza 9 gennaio 2019, n. 117