Sentenza Consiglio di Stato 17 luglio 2014, n. 3786
Abbandono rifiuti da parte di terzi - Proprietario del terreno "negligente" - Mancata adozione delle catuele necessarie - Ordinanza di ripristino - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Legittima
L'articolo 192 del Dlgs 152/2006 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario del terreno dove i rifiuti vengono abbandonati, quando si disinteressa del proprio bene e non affronta la situazione con misure adeguate.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 3786/2014), ha quindi ben agito il Comune casertano che, riscontrata una discarica abusiva all'interno di un'area di proprietà regionale, ha intimato alla Regione di provvedere alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti.
Tale ordinanza è legittima ai sensi dell'articolo 192 del “Codice ambientale” (“divieto di abbandono”), perché il potere-dovere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi va esercitato non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti, ma anche del proprietario a cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Tra le ipotesi tipiche di colpa, sottolinea il CdS, rientra la negligenza, cioè l'assenza di cura, vigilanza, custodia e buona amministrazione di un proprio bene.
La Regione è quindi colpevole perché nulla ha fatto per impedire in modo adeguato che il proprio terreno, come era "prevedibile e prevenibile", diventasse una discarica abusiva.
Consiglio di Stato
Sentenza 17 luglio 2014, n. 3786
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