Sentenza Tar Lazio 4 febbraio 2019, n. 1373
Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti di telecomunicazioni - Protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici - Inserimento degli impianti nel territorio - Regolamento comunale - Articolo 8, legge 36/2001 - Previsione di divieti di localizzazione in prossimità di aree sensibili - Individuazione del limite di 150 metri - Ragionevolezza - Sussistenza
Anche un limite di 150 metri dalle aree sensibili per gli impianti di telecomunicazioni è legittimo ai sensi della legge in materia di elettrosmog 36/2001.
Il Tar Lazio (sentenza 4 febbraio 2019, n. 1373) ha dato ragione a un Comune romano che ha negato a una società di telecomunicazioni l'autorizzazione a realizzare un impianto in quanto non rispettava la distanza da aree sensibili prevista dal regolamento comunale in materia. La società lamentava come "irragionevole" ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 36/2001 il limite di 150 metri imposto dal regolamento comunale: in particolare per la società i Comuni non possono limitare l'installazione di impianti introducendo limiti "distanziali" ulteriori.
In realtà per i Giudici la legge 36/2001 dando ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili ponendo anche divieti generalizzati alla localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili. Pertanto il limite di 150 metri da aree sensibili previsto dal regolamento comunale non è manifestamente irragionevole.
Tar Lazio
Sentenza 4 febbraio 2019, n. 1373
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