Sentenza Tar Abruzzo 3 aprile 2021, n. 200
Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Impianti di telecomunicazioni - Autorizzazione - Articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Delibera del Comune - Sospensione del rilascio di autorizzazioni fino all'approvazione di un "Piano antenne" - Applicazione della "clausola di salvaguardia - Articolo 12, Dpr 380/2001 - Legittimità - Insussistenza - Ragioni - Applicabilità solo alle costruzioni edilizie non agli impianti di Tlc - Provvedimento comunale di divieto generalizzato alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni - Illegittimità - Articolo 8, legge 36/2001 - Sussistenza
Il Comune non ha alcun potere di sospendere le autorizzazioni di impianti di telecomunicazione, specie senza un limite, essendogli preclusa l'introduzione di un divieto generalizzato di realizzazione degli impianti.
Annullata dal Tar Abruzzo con la sentenza 3 aprile 2021, n. 200 la delibera del Consiglio comunale di un Comune che bloccava tutte le autorizzazioni di impianti di telecomunicazione ex articolo 87, Dlgs 259/2003 fino alla redazione di un piano denominato "Piano antenne". Il Comune invocava l'articolo 12 del Dpr 380/2001 (misura di salvaguardia) che prevede il blocco dei permessi di costruire in caso siano in contrasto con strumenti urbanistici in corso di adozione. Per i Giudici abruzzesi però tale norma è inapplicabile agli impianti di Tlc che non sono "costruzioni edilizie". Inoltre il blocco previsto dal Comune sarebbe "sine die" e quindi in contrasto col principio di conclusione del procedimento amministrativo.
Infine, l'articolo 8 ultimo comma, della legge 36/2001 (legge quadro elettrosmog) rimette ai Comuni solo la determinazione di criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La norma (specie dopo le modifiche ex Dl 76/2020 inapplicabili al caso di specie ma "codificanti" un consolidato orientamento giurisprudenziale) esclude che il Comune possa introdurre divieti generalizzati alla realizzazione degli impianti. La circostanza riguarda anche la tecnologia di trasmissione. (FP)
Tar Abruzzo
Sentenza 3 aprile 2021, n. 200
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