Sentenza Tar Lombardia 21 marzo 2019, n. 265
Aia – Impianto di trattamento rifiuti – Continuità dei codici Eer nel passaggio dei rifiuti da produttore a utilizzatore – Allegato D, Dlgs 152/2006 - Sussistenza – Valutazione sito specifica della funzione dei rifiuti – Legittimità – Istanza per approvazione di modifica sostanziale dell'impianto – Articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 – Utilizzo della procedura da parte della Provincia come veicolo per introdurre limitazioni svincolate dalla domanda – Legittimità
Il trattamento di alcune tipologie di rifiuti in un impianto idoneo non può essere vietato solo perché il codice Eer designa una tipologia di rifiuto che, in altre prassi industriali, è incompatibile con qualsiasi lavorazione.
Con queste motivazioni il Tar della Lombardia (sentenza 265/2019) ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un impianto di macinazione a secco di rifiuti metallici il quale, in sede di modifica sostanziale dell'Aia, si era visto negare dalla Provincia la Brescia l'autorizzazione a trattare il codice Eer 100604 ("altre polveri e particolato").
Secondo il Giudice, "le prescrizioni dell’Aia devono evitare schematizzazioni e descrivere invece la reale situazione dell'impianto": se la prassi aziendale risulta idonea a trattare anche le scorie provenienti dalla fusione di leghe di rame aventi una consistenza granulometrica fine, tale materiale deve essere assimilato al resto delle scorie indipendentemente dal fatto che, nella classificazione utilizzata dai fornitori, queste ricadano sotto il codice Eer 100604.
Una volta salvaguardata la continuità dei codici Eer nel passaggio dei rifiuti dal produttore all'utilizzatore, conclude il Tar, è sempre ammissibile in sede di Aia una valutazione sito specifica della funzione dei rifiuti così catalogati all'interno delle linee di trattamento dell'impianto.
Tar Lombardia
Sentenza 21 marzo 2019, n. 265
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