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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2019, n. 24797

Acque - Scarichi di acque reflue urbane - Superamento dei limiti tabellari - Mancato superamento dei limiti con riferimento ai metalli pesanti individuati in tabella 5 dell'allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 6 Dlgs 152/2006 - Esclusione

Le sanzioni meno severe ex Dlgs 152/2006 per gli scarichi di acque industriali che superano valori limite per sostanze diverse dai "metalli pesanti" valgono anche per gli scarichi di reflui urbani.
Così la Cassazione nella sentenza 4 giugno 2019, n. 24797 relativamente a una vicenda su un impianto di depurazione in Sicilia. La Suprema Corte ha ricordato che la sanzione penale per superamento dei limiti di emissione in uno scarico di acque reflue industriali si applica solo se il superamento riguarda i "metalli pesanti" (individuati in tabella 5 dell'allegato 5, parte III, Dlgs 152/2006), mentre condotte relative ad altre sostanze non sono più reato e si applica la sanzione amministrativa ex articolo 133, comma 1, Dlgs 152/2006.
Questo ragionamento, ha sostenuto la Cassazione, non vale solo per gli scarichi di acque reflue industriali ma anche per i reflui urbani. È vero che il comma 6 dell'articolo 137 del Dlgs 152/2006 dice che il gestore degli scarichi di acque reflue urbane è punito con le stesse sanzioni penali del comma 5 previste per il gestore degli scarichi di reflui industriali, al superamento dei limiti tabellari senza fare riferimento anche ai "metalli pesanti". Ma leggendo così la norma il gestore dello scarico di reflui urbani sarebbe punito più pesantemente del gestore dello scarico industriale la cui condotta rileva penalmente se supera i limiti non in assoluto ma solo con riferimento ai "metalli pesanti". Una lettura irragionevole secondo la Suprema Corte.

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2019, n. 24797