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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 aprile 2021, n. 15317

Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Attività di controllo da parte dell'Autorità competente - Articolo 129, Dlgs 152/2006 - Accertamento del superamento dei limiti per le sostanze pericolose - Responsabilità - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Metodo di controllo - Utilizzo della metodica di prelievo istantanea anziché di quella ordinaria - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Caratteristiche del ciclo produttivo, tipologia di scarico, tipologia di accertamento - Condizioni - Motivazione della scelta del metodo di prelievo differente dall'ordinario - Necessità - Sussistenza

Ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di sostanze pericolose in uno scarico di acque reflue industriali può essere usato un metodo di campionamento diverso da quello "tipico" ex Dlgs 152/2006.
La conferma arriva dalla sentenza 23 aprile 2021, n. 15317 della Cassazione che riprende un consolidato orientamento in materia. La vicenda ha riguardato il titolare di uno scarico di acque derivanti dalla produzione di utensileria meccanica in Lombardia condannato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 per avere superato i valori limite (con riferimento al cromo VI) della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006. Il titolare dello scarico contestava il metodo di campionamento usato dall'Autorità di controllo durante l'ispezione, una metodica di prelievo istantanea anziché quella "ordinaria" (campionamento medio nell'arco delle tre ore) e quindi l'utilizzabilità di tale metodo ai fini della prova del reato.
Per i Supremi Giudici la metodica normale non esclude la possibilità per l'Autorità di controllo di procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze. Ne consegue che il mancato rispetto del campionamento "ordinario" non integra il vizio di inutilizzabilità dei campioni e quindi delle analisi, così come l'assenza nei verbali di campionamento dei motivi dell'utilizzo di tale metodo. Ciò che rileva è la adeguatezza della motivazione con cui il Giudice ritenga congruo il ricorso allo specifico campionamento nel caso concreto. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 23 aprile 2021, n. 15317