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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2019, n. 31311

Rifiuti - Stoccaggio di rifiuti - Obbligo di smaltimento - Articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato - In capo al liquidatore della società - Sussistenza

Il liquidatore della società, nominato dall'assemblea o dal Tribunale, è un amministratore della società e come gestore della stessa può rispondere del reato di deposito incontrollato di rifiuti.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 17 luglio 2019, n. 31311 confermando la condanna del liquidatore di una società piemontese responsabile ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 di deposito incontrollato di rifiuti per non avere avviato allo smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da liquido presente nell'impianto di depurazione, scarti e corteccia di legno entro i termini di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del Dlgs 152/2006.
Secondo i Supremi Giudici, anche se il Tribunale aveva richiamato la figura non pertinente del curatore fallimentare, nondimeno il liquidatore della società è un amministratore che prosegue l'attività sociale, sebbene al fine limitato della liquidazione del patrimonio dell'impresa, e su di lui gravano gli stessi diritti e doveri dell'amministratore (articolo 2489, Codice civile). Non avendo provveduto allo smaltimento dei rifiuti stoccati entro l'anno previsto, è incorso nel reato di deposito incontrollato di rifiuti. Tale reato infatti ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai responsabili di imprese ma anche nel caso di gestione limitata alla liquidazione sociale. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 17 luglio 2019, n. 31311