Sentenza Corte di Cassazione 22 ottobre 2019, n. 43258
Rifiuti – Accumulo di diverse tipologie di rifiuti di natura del tutto eterogenea – Qualifica di deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 – Insussistenza – Discarica abusiva – Sussistenza – Reato ex articolo 256 comma 2 Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'abbandono di diverse tipologie di rifiuti "alla rinfusa" esclude la configurabilità del deposito temporaneo o regolare e integra il reato di discarica abusiva.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza del 22 ottobre n. 43258 confermando la condanna della ricorrente per la gestione di una discarica abusiva (ex articolo 256, comma 2, del Dlgs 152/2006) contenete rifiuti posti "alla rinfusa", pericolosi e non, solo in parte collegabili alla sua attività. Considerato che il Codice ambientale per il deposito temporaneo richiede, oltre ai requisiti temporali e quantitativi, anche l'omogeneità dei rifiuti depositati, si esclude l'applicazione dell'articolo 183, comma 1, del citato decreto, essendo dirimente la natura dei materiali rinvenuti e la modalità in cui sono stati accumulati.
In due aree riconducibili all'imputata, sono state infatti ritrovate diverse tipologie di rifiuti di natura del tutto eterogenea: due fusti con vaglio proveniente dalla grigliatura del refluso, rifiuti alla rinfusa di origine vegetale, sfrabbricidi, pneumatici fuori uso, un gommone dismesso, rifiuti in plastica (sedie rotte e lettini prendisole) e contenitori in alluminio con residui di tinteggiatura murale. Elementi che secondo i giudici terminati escludono il deposito temporaneo che è il solo deposito consentito senza autorizzazione in ragione della natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 ottobre 2019, n. 43258
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