Sentenza Corte di Cassazione 12 maggio 2021, n. 18597
Rifiuti - Discarica per rifiuti non pericolosi (N.d.R.: articolo 2 del Dlgs 36/2003) - Gestione post-operativa (N.d.R.: articolo 13 del Dlgs 36/2003) - Ordinanza sindacale di eseguire lavori indifferibili e urgenti in relazione alla tutela di beni e interessi pubblici come sanità e igiene - Opera di messa in sicurezza della discarica (scerbatura dell'area e suzione periodica di percolato) - Inerzia della società appaltatrice dei servizi di bonifica - Reato di omissione atti d'ufficio ex articolo 328 del Codice penale - Responsabilità del legale rappresentante per omissione - Sussistenza
Commette il reato di omissione di atti d'ufficio ex Codice penale il responsabile della gestione post-operativa di una discarica che non adempie con urgenza alle prescrizioni dell'Ente per tutelare sanità e igiene. Così la Corte di Cassazione con sentenza del 12 maggio 2021, n. 18597 confermando la condanna del legale rappresentante di una società appaltatrice dei servizi di bonifica per la gestione post-operativa di una discarica nel messinese. La mancata ottemperanza alle ordinanze sindacali di eseguire i lavori indifferibili e urgenti per impedire le perdite di percolato, specifici interventi di svuotamento e smaltimento del percolato tracimato nell'invaso tramite suzione, integra infatti il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 del Codice penale. L'inerzia omissiva del pubblico agente, che avrebbe dovuto compiere l'atto senza ritardo, non esige la formale diffida ad adempiere con la messa in mora poiché sussistono le ragioni di igiene e sanità (di cui al primo comma dell'articolo citato), oltre all'urgenza sostanziale (sulla base di acquisizioni documentali e testimoniali).
Tra l'altro, i lavori erano stati prescritti dall'Ente contestualmente alla immissione in possesso della discarica e venivano sollecitati con le ordinanze avendo il Comune accertato che nonostante l'avvenuta redazione del progetto esecutivo di bonifica nulla era stato fatto, salvo il prelievo del percolato, malamente eseguito, fuoriuscente dall'impianto. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 maggio 2021, n. 18597
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: