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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2020, n. 3731

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato di lesioni colpose al lavoratore in violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 589, Codice penale - Illecito amministrativo a carico dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Configurabilità della responsabilità dell'Ente - Reato-presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - Individuazione dell’interesse o vantaggio - Risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulla formazione e informazione del personale, velocizzazione della manutenzione e risparmio sul materiale di scarto - Rilevanza - Sussistenza - Valutazione sulla mancanza o inefficacia del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001, articolo 30, Dlgs 81/2008 - Efficacia del Documento di valutazione dei rischi - Irrilevanza

Il "vantaggio" per la società ai fini della responsabilità amministrativa 231 per reato commesso dal dipendente in violazione di norme antinfortunistiche c'è anche nel risparmio sui costi di formazione.
Questo quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza 29 gennaio 2020, n. 3731 confermando la condanna di una società in Puglia per il reato-presupposto di lesioni colpose ex articolo 589, Codice penale in violazione di norme antifortunistiche commesso dagli amministratori nell'interesse o vantaggio della società (articolo 25-septies, Dlgs 231/2001). I Supremi Giudici hanno precisato come il vantaggio per l'ente ex articolo 5, Dlgs 231/2001 individuato come "risparmio di spesa" si ha nel risparmio sui costi di consulenza, sulla informazione e formazione dei lavoratori, nonché quando si velocizzano le operazioni di manutenzione o si risparmia sul materiale di scarto.
Irrilevante poi l'efficacia del documento di valutazione dei rischi (articolo 28, Dlgs 81/2008) sostenuta dalla società, quel che conta ai fini della esenzione da responsabilità ex Dlgs 231/2001 è l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo (ex articolo 6, Dlgs 231/2001 e 30, Dlgs 81/2008) idoneo a prevenire la commissione del reato in questione. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 27 gennaio 2020, n. 3731