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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 marzo 2021, n. 11686

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 -  Responsabilità dell'azienda edile - Infortunio del lavoratore addetto alla verniciatura di un tetto in legno - Reato presupposto ex articoli 8 e 25-septies (lesioni commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - Articolo 590, Codice penale - Mancata predisposizione delle cautele per evitare le cadute ex articolo 146, comma 3, del Dlgs 81/2008 e mancata formazione e informazione del lavoratore ex articoli 36 e 37 del medesimo Dlgs - Sussistenza - Commissione mediante omissione del reato presupposto da parte del prestanome, formale rappresentante legale dell'impresa ed esercente di fatto i poteri del datore di lavoro ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Rilevanza - Sussistenza - Autonomia della responsabilità dell'Ente - Sussistenza

Dell'infortunio del lavoratore risponde comunque l'azienda anche se l'autore del reato presupposto ex Dlgs 231/2001 è un prestanome che esercita di fatto poteri direttivi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11686 del 29 marzo 2021 in merito alle responsabilità dell'azienda per le lesioni riportate dal lavoratore impegnato nella verniciatura di un tetto in legno nel nisseno. A nulla rileva la circostanza che il datore di lavoro inadempiente fosse un prestanome tanto più che - secondo alcune testimonianze - lo stesso impartiva disposizioni in cantiere oltre ad essere il legale rappresentante dell'azienda e dunque il destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica. Pertanto sussiste la responsabilità amministrativa dell'Ente in questione ex articolo 25-septies, comma 3 del Dlgs 231/2001 essendo sufficiente il mero accertamento incidentale della responsabilità penale individuale e l'integrazione dei presupposti oggettivi di cui agli articoli 5-8 del medesimo Dlgs. Rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, la responsabilità dell'Ente si afferma infatti in via autonoma (articolo 8 citato) anche nel campo processuale.
Nella specie è stata accertata la mancata predisposizione delle cautele per evitare le cadute ex articolo 146, comma 3, del Dlgs 81/2008 e la mancata formazione e informazione del lavoratore ex articoli 36 e 37 del medesimo decreto. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 marzo 2021, n. 11686