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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2020, n. 5520

Rifiuti prodotti in esecuzione di un appalto di lavori – Appaltatore – Obbligo di corretto smaltimento – Sussistenza – Deroghe – Modifiche negoziali concordate tra le parti – Ammissibilità – Preliminare non contestato che affida la responsabilità della gestione dei rifiuti all’appaltante – Reato di deposito incontrollato – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Rifiuti abbandonati da ignoti – Commistione con i rifiuti riconducibili al proprietario dell’area – Compimento di atti di gestione – Responsabilità del proprietario – Sussistenza – Esclusione della punibilità per tenuità del fatto – Articolo 131-bis, C.p. – Deduzione per la prima volta in Corte di Cassazione – Articolo già in vigore alla data della sentenza di merito – Inammissibilità

Il principio secondo il quale gli obblighi di corretto smaltimento del rifiuto gravano generalmente sull’appaltatore dei lavori – e non sul committente - è suscettibile di modifiche negoziali tra le parti. La Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2020, n. 5520) ha respinto il ricorso presentato contro una condanna per deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, inflitta dal Tribunale di Genova al titolare di uno stabilimento industriale.
A niente è valso il motivo di ricorso in cassazione contro la condanna, secondo il quale, la responsabilità per i rifiuti rinvenuti all’interno dello stabilimento, integranti "carotature" di sondaggi sul terreno, sarebbe dovuta ricadere sulla ditta terza al quale era stato appaltato il lavoro di indagine ambientale (mentre altra parte dei rifiuti sarebbe stata depositata da ignoti). Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, infatti, il compito di occuparsi dello smaltimento dei rifiuti prodotti era stato affidato all'appaltante sulla base di un apposito accordo, "consacrato" in un preventivo della società appaltatrice, non contestato in giudizio.
Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati da ignoti, sottolinea inoltre la Cassazione, anch'essi sono realtà "riconducibili" al ricorrente, in quanto, essendo stati commisti a quelli certamente riconducibili alla diretta gestione dello stesso, erano stati anch'essi gestiti (o comunque movimentati) in maniera tale da fargliene assumere la responsabilità. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 febbraio 2020, n. 5520