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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2020, n. 13473

Sicurezza sul lavoro - Lavori edili in appalto - Morte del lavoratore per caduta dall'alto - Responsabilità del committente - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale -  Mancata verifica idoneità tecnico-professionale del lavoratore, ai sensi dell'articolo 90, Dlgs 81/2008 - Mancata predisposizione  di attrezzature tecniche adeguate  - Sussistenza - Necessità di formale contratto di appalto - Insussistenza  - Sufficienza accordo prestazione d'opera - Sussistenza

Anche in capo al committente di fatto di lavori edili vige l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo affidatari. La Corte di Cassazione con sentenza 30 aprile 2020, n. 13473 ha ricordato che, come previsto dall'articolo 90, Dlgs 81/2008, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità del lavoratore o dell'impresa affidataria dei lavori edili, e per  configurare la responsabilità del committente per mancata verifica, non è necessario un formale contratto di appalto ma è sufficiente che in fase di progettazione sia intervenuto un accordo per prestazione d'opera. Il committente in fase di affidamento del lavoro è tenuto inoltre, a  predisporre le dovute misure di sicurezza, tra cui attrezzature tecniche adeguate, a tutela del lavoratore e per prevenire situazioni di pericolo. I Giudici della Corte Suprema hanno su tali elementi di diritto ritenuto responsabile, l'imputato laziale per la morte del lavoratore causata da una caduta dall'altro durante una operazione pericolosa di sostituzione della sirena dell'impianto di allarme di un edificio, collocata ad un'altezza di oltre due metri da terra, consentendo l'utilizzo di una semplice scala a pioli. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 30 aprile 2020, n. 13473