Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 6 agosto 2020, n. 996

Bonifiche di siti inquinati - Procedure operative ed amministrative (N.d.R.: articoli 240 e 242, Dlgs 152/2006) - Decreto comunale di approvazione del piano di caratterizzazione - Clausola che impone l’effettuazione del test di cessione nel caso di rinvenimento di materiali di riporto - Legittimità - Esclusione del suolo dalla normativa in materia di rifiuti - Articolo 185, comma 1, lettera b, Dlgs 152/2006 - Equiparazione tra "suolo" e "materiali di riporto" - Articolo 3, Dl 2/2012 - Obbligo di test di cessione - Sussistenza

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata da Consiglio di Stato 5 agosto 2021, n. 5768.

 

Il Dlgs 152/2006 e il Dl 2/2012 evidenziano la necessità di effettuare comunque test di cessione sui materiali di riporto, giacché correlano all'esito di tali test differenti conseguenze giuridiche e operative.
Ad affermarlo è il Tar della Toscana (sentenza 996/2020), il quale ricorda come l'articolo 3 del Dl "Ambiente" 2/2012 imponga, anche nel caso di conformità ai limiti propri del test di cessione, il rispetto delle regole applicabili per le bonifiche dei siti contaminati; nel caso di accertata violazione degli stessi limiti, invece, i materiali di riporto vanno assimilati a sorgenti di contaminazione da sottoporre a precisi trattamenti tecnici.
Solo all'esito di tali test, quindi, è possibile stabilire quali sono le operazioni tecniche cui devono essere sottoposti i materiali di riporto.
Il Tar ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro un decreto del Comune di Rosignano Marittimo (LI) di approvazione del piano di caratterizzazione di un'area inquinata, nella parte in cui prescrive, nel caso di rinvenimento di strati di materiali di riporto, che campioni di tale materiale debbano essere prelevati per essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche di cui al Dm 5 febbraio 1998. Secondo il Giudice, infatti, tale clausola è assolutamente legittima. (AG)

Tar Toscana

Sentenza 6 agosto 2020, n. 996