Sentenza Consiglio di Stato 9 aprile 2024, n. 3257
Rifiuti – Ordinanza di rimozione – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Immobile sottoposto a pignoramento immobiliare – Residui di lavorazione di trattamenti galvanici – Nozione di rifiuto – Articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Responsabilità del custode giudiziario – Soggetto che detiene il potere di fatto – Sussistenza – Sentenza Adunanza plenaria 3/2021 – Responsabilità della curatela fallimentare per la rimozione dei rifiuti abbandonati – Sussistenza – Applicabilità al custode giudiziario di immobile sottoposto a pignoramento – Sussistenza
Il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento, al cui interno si trovano rifiuti da avviare a smaltimento, è soggetto passivo al relativo ordine ex articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 9 aprile 2024, n. 3257), non vi è infatti ragione per non applicare anche al custode giudiziario i principi sulla soggettività passiva del curatore fallimentare di un immobile rispetto all'ordinanza di rimozione dei rifiuti, già sanciti dall'Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato (sentenza 26 gennaio 2021, n. 3).
Sulla base di tale motivazione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha deciso di confermare il giudizio con il quale il Tar della Toscana, nel respingere il ricorso presentato contro un'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 192 del "Codice ambientale", ha affermato che l'obbligo di custodia dei rifiuti abbandonati nell'immobile sottoposto a pignoramento immobiliare ricade (anche) sulle spalle del custode giudiziario, in quanto soggetto detentore di un potere di fatto sugli stessi.
La circostanza che il custode giudiziario non abbia assunto formalmente la custodia dei rifiuti non entrati a far parte della procedura esecutiva, oltre a risultare irrilevante ai fini della consumazione dell'illecito - che, ricorda il CdS, può essere commesso da chiunque si trovi in una posizione tale da poter prevenire l'abbandono - contribuisce semmai ad aggravare la posizione del custode giudiziario il quale, assumendo "un atteggiamento di dichiarato e voluto disinteresse verso i rifiuti", non fa che confermare la destinazione all'abbandono degli stessi. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 9 aprile 2024, n. 3257
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