Sentenza Consiglio di Stato 3 giugno 2025, n. 4820
Rifiuti - Divieto di abbandono ex articolo 192, comma 1, Dlgs 152/2006 - Violazione - Autore dell'illecito - Obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi ex articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Rapporti con l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256, Dlgs 152/2006 - Alternatività - Esclusione - Concorrenza - Sussistenza - Legale rappresentante di impresa - Reato di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'abbandono di rifiuti da parte dell'impresa costa al suo titolare sia l'obbligo di rimozione dei residui e di ripristino dello stato dei luoghi che l'applicazione di sanzioni penali.
Lo ricorda il Consiglio di Stato con sentenza 4820/2025. Nella vicenda, il Sindaco di un Comune emiliano ordinava a un'impresa di rimuovere da un'area di proprietà della società vari materiali che risultavano in stato di abbandono e di provvedere alla bonifica del sito. Il legale rappresentante dell'impresa veniva condannato per una serie di reati tra cui quello di gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
Il Collegio ritiene legittima l'ordinanza comunale. I Giudici ricordano infatti, sul punto, che ai sensi del Codice ambientale, articolo 192, le misure riparative previste in caso di abbandono di rifiuti (rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi) non sono alternative alle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 del Dlgs 152/2006. Ma concorrono con queste ultime.
Ricordiamo, sul punto, che le sanzioni previste dal Codice ambientale per l'abbandono di rifiuti sono state recentemente inasprite ad opera del Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto 2025 e la cui legge di conversione è attualmente all'esame del Parlamento. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 3 giugno 2025, n. 4820
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