Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 41133

Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Inottemperanza - Autonoma fattispecie di reato - Articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Articolo 650, C.p. - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Carattere sussidiario della norma - Non applicabile

Corte di Cassazione

Sentenza 24 settembre 2018, n. 41133

(omissis)

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/10/2016 della Corte Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (omissis);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore (omissis)

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

udito il difensore

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 14 ottobre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 29 maggio 2014, con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato alla pena di mesi due di arresto l'imputato A. C. in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 650 C.p., contestatogli per non avere ottemperato all'ordinanza del Comune di Messina-Area Coordinamento Salvaguardia ambientale-, che gli aveva ingiunto di rimuovere dalla via Altomonte di Messina l'autocarro Renault Express, privo di targhe, di parte del motore, di parti meccaniche con all'interno rifiuti solidi urbani, ordinanza emessa per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità, fatto commesso in Messina, il 27/03/2012.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata per:

a) violazione dell'articolo 192 C.p.p. e dell'articolo 650 C.p. e vizio di motivazione. La Corte di merito si è infatti limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni esternate nella prima sentenza senza esaminare i motivi di gravame; ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità sebbene l'ordinanza rimasta ineseguita fosse stata notificata con consegna a mani della moglie del ricorrente, il che rende incerto che egli abbia avuto conoscenza dell'ordine impartitogli e comunque il provvedimento non era dotato di adeguata motivazione in ordine alla situazione di urgenza ed all'interesse alla salute pubblica ed all'ambiente da tutelare; oltre a ciò, nell'ordinanza era stabilito che, se l'ordine fosse rimasto non ottemperato, si sarebbe provveduto d'ufficio a spese del contravventore e con eventuale applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 255 Dlgs 3/4/2006, sicchè la condotta contestata costituisce illecito amministrativo ed il reato di cui all'articolo 650 C.p. non può configurarsi.

b) Violazione dell'articolo 62-bis C.p. e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente è meritevole per il decorso del tempo dai fatti e per la conclusione dei giudizio di merito.

c) Violazione dell'articolo 192 C.p.p. in relazione all'articolo 133 C.p. e carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena, che è sproporzionata rispetto al fatto ed alla incensuratezza dell'imputato.

 

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. Col primo motivo di ricorso la difesa reitera la questione incentrata sulla mancata conoscenza in capo all'imputato dell'ordine impartitogli dall'Autorità comunale a ragione dell'avvenuta notificazione mediante consegna non a mani dello stesso.

1.1 La Corte di appello sul punto ha osservato che la modalità di notificazione ha consentito all'imputato di avere contezza del provvedimento, posto che era pervenuto presso la sua abitazione ed era stato consegnato a persona a lui legata da vincolo coniugale e da convivenza. Tale giustificazione è corretta, logica ed aderente al costante indirizzo interpretativo espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autorità per motivi di Giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al Giudice dimostrare che colui al quale l'atto è stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilità di prenderne visione in tempo utile. A tal fine si è ritenuto sufficiente che la notificazione del provvedimento sia avvenuto presso l'abitazione del destinatario e sia stato ricevuto dalla moglie convivente (Sezione 1, n. 46637 dell'11/11/2009, Turiaco, rv. 245501; Sezione 1, n. 7749 del 6/05/1994, Bevilacqua, rv. 199404).

Il ricorso per contrastare la correttezza della statuizione dei Giudici di merito non ha articolato nessuna specifica deduzione, che dia conto dell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto così notificatogli, per essere stato il destinatario assente da casa, oppure per avere già interrotto i rapporti con il consegnatario.

1.2 Anche la censura incentrata sull'assenza nell'ordinanza ineseguita di idonea motivazione è stata già respinta sulla base del rilievo della specificazione della necessità di rimozione del relitto di autocarro, pieno di rifiuti solidi urbani, lasciato parcheggiato sulla pubblica via in zona abitata, al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e la salute pubblica. Il ripristino dello stato dei luoghi è stato ingiunto per finalità urgenti di tutela dei beni collettivi, che rientrano nei casi in cui l'Autorità comunale può emettere ordinanze contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 54 del Dlgs n. 267/2000.

1.3 Piuttosto merita accoglimento la censura sulla non configurabilità del reato di cui all'articolo 650 C.p., in quanto la condotta di inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, in questo caso di un rifiuto speciale, costituito dal relitto di autocarro e di rifiuti solidi urbani collocati al suo interno, è prevista quale autonoma fattispecie di reato dall'articolo 255, comma terzo, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che prescrive: "3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all' articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all' articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all' articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all' articolo 187, comma 3".

Come già rilevato dalla propria giurisprudenza, la disposizione di cui all'articolo 650 C.p. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti (Sezione Sezione 1, n. 44126 del 19/04/2016, Azzarone, rv. 268288; Sezione 1, n. 4445 del 13/01/2015, Di Salvo, rv. 262643; Sezione 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di maggio, rv. 215341; Sezione 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373). Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da:

— inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di Giustizia;

— inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;

— emissione del provvedimento, motivato da ragioni di Giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati.

A tal fine incombe sul Giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

Quando poi venga adottata un'ordinanza "contingibile ed urgente" emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, articolo 54, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a protezione di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari (Sezione 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358).

1.4 Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha condotto nessuna verifica sul piano della configurabilità della fattispecie astratta contestata e non ha tenuto conto della sua natura residuale; pertanto, ravvisandosi gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 255, comma 3, Dlgs n. 152 del 2006 e nell'assenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 129 cod.proc.pen., s'impone la constatazione della ormai intervenuta maturazione del termine massimo prorogato di prescrizione del reato. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

 

PQM

 

Riqualificato il fatto ai sensi dell'articolo 255, comma 3, Dlgs n. 152 del 2006, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2018